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RISPARMIO ENERGETICO – ECOBONUS

1 Gennaio 2016Ienco CostruzioniBusiness

risparmio energetico

Lavori di ristrutturazione volti a garantire un adeguato risparmio energetico:

L’ecobonus, comprende una detrazione dall’ imposta irpef o ires  per gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari è pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017. Tale beneficio verrà suddiviso in dieci rate annuali.

Per quanto riguarda gli  interventi volti al risparmio energetico delle zone in comune degli edifici condominiali è presente una detrazione dall’irpef o ires che parte dal 65% e può arrivare al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione inerente all’ecobonus a differenza di quella per la ristrutturazione edilizia , che comprende solo gli edifici residenziali , riguarda i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi di efficientamento energetico effettuati nelle nuove costruzioni.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per lavori di ristrutturazione volti a garantire il risparmio energetico di zone in comune di edifici condominiali, è possibile usufruire di una detrazione pari al 65%. Questa detrazione sale al 70% se i lavori di ristrutturazione comprendono almeno il 25% dell’involucro.

In particolare, sono comprese le spese sostenute per lavori di ristrutturazione riguardanti:

– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

– coperture, pavimentazioni e serramenti.

In questo caso l’importo massimo della detrazione è di 60.000 euro e devono essere rispettati determinati requisiti sull’ efficienza energetica riguardanti la trasmittanza . Rientra in questa categoria anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, purchè si tratti di telai posti su locali senza riscaldamento, rispettando determinati indici sull’ efficientamento energetico riguardanti la trasmittanza.

– per i lavori di ristrutturazione riguardanti l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione per i lavori di efficientamento energetico è di 60.000 euro

– per i lavori di ristrutturazione riguardanti l’ installazione di nuove caldaie a sostituzione dei classici impianti. La detrazione per i lavori di efficientamento energetico spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro

– per i lavori di ristrutturazione riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione con nuove tecnologie quali pompe di calore e impianto geotermico con una soglia massima da poter detrarre sui lavori di efficientamento energetico di 30.000 euro

– per i lavori di ristrutturazione riguardanti la sostituzione di scaldatori idrici tradizionali con quelli a pompe di calore . In questo caso la detrazione è presente nel limite massimo di 30.000 euro.

  • per le spese riguardanti i condomini sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
  • per i lavori di ristrutturazione riguardanti l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, fino a un limite massimo di 60.000 euro
  • per i lavori di ristrutturazione riguardanti l’acquisizione e la posa di impianti climatici funzionanti con alimentatori a base di biomasse fino al 31 dicembre 2017, con un valore massimo della detrazione per i lavori di efficientamento energetico di 30.000 euro
  • Per il montaggio di apparecchiature controllabili da remoto volte a migliorare l’efficientamento energetico.

Tali dispositivi devono essere controllabili da posti diversi rispetto al luogo dove è installata l’unità centrale. Deve essere garantita la predisposizione di dati che evidenziano il risparmio energetico dell’impianto.

 

Per poter usufruire della detrazione inerenti ai lavori di ristrutturazione volti al risparmio energetico, i contribuenti devono pagare le spese tramite bonifico bancario o postale, nel quale vanno indicati: la causale e il codice fiscale di chi effettua e di chi riceve il bonifico.

Ienco Costruzioni
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